
Webinar di approfondimento – NAB
24 Aprile 2026
Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turismo
24 Aprile 2026A decorrere dal 1° maggio 2026, all’atto del versamento ad agenzie di viaggio e turismo di provvigioni, comunque denominate, va applicata la ritenuta di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all’articolo 39 del decreto legislativo n. 33 del 2025.
La ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (articolo 25-bis, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e articolo 39, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2025).
Per applicare correttamente la disciplina, il committente deve acquisire la documentazione necessaria dal soggetto non residente (ad esempio: certificazione di residenza fiscale, eventuali dichiarazioni sul regime fiscale applicato), così da poter valutare se la provvigione rientra nell’ambito della normativa italiana o se è esclusa per effetto di regimi speciali o convenzioni internazionali sul divieto della doppia imposizione.
Il committente può quindi farsi rilasciare dal fornitore non residente una dichiarazione resa in forma libera, preferibilmente su carta intestata del fornitore, con indicazione esplicita dell’assenza di stabile organizzazione in Italia. È opportuno che la dichiarazione sia datata, firmata e conservata agli atti dal committente italiano per eventuali controlli fiscali. In assenza di tale documentazione, il rischio di contestazioni in sede di verifica fiscale rimane elevato.
Al fine di agevolare lo svolgimento degli adempimenti a carico delle imprese, Federalberghi ha chiesto e ottenuto da Booking.com B.V. la documentazione allegata, con la quale si attesta la residenza fiscale in Olanda e l’assenza di una stabile organizzazione in Italia. Pertanto, sulle provvigioni versate a Booking.com per i servizi da loro prestati, le strutture ricettive italiane non devono effettuare la ritenuta.
