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24 Aprile 2026
Imprese del Turismo 7/2026
24 Aprile 2026Il Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha stabilito i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti.
Gli interventi prevedono la riqualificazione energetica degli edifici e loro impianti destinati ad attività turistiche e ricettive, degli impianti e delle strutture produttive del settore imprenditoriale del turismo che integrino tra loro soluzioni diversificate finalizzate alla digitalizzazione, alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, limitare il consumo di energia o promuovere il ricorso a fonti di energia rinnovabili in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.
Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028 ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse dell’Unione europea.
Il piano di investimento può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. In tal caso, le reti devono essere costituite come Reti soggetto e non devono essere composte da più di cinque imprese.
In caso di gruppi imprenditoriali, può essere presentata individualmente una domanda per ciascuna entità giuridica del gruppo; nel caso di Gruppi che detengano più unità locali, site in comuni diversi, possono presentare una domanda per ogni unità locale purché non si superi l’importo complessivo di progetto.
Le risorse disponibili sono pari a 109 milioni di euro di cui una quota pari a 59 milioni di euro è destinata alla concessione di agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto e 50 milioni di euro sotto forma di incentivi nella forma del finanziamento agevolato.
Di seguito una sintesi delle principali disposizioni applicative.
Soggetti beneficiari
Possono presentare proposte di investimento gli operatori che esercitino attività di impresa nel settore turistico, tra cui quelli identificati dai seguenti codici Ateco.
| 55 | Servizi di alloggio |
| 55.1 | Servizi di alloggio di alberghi e simili |
| 55.10 | Servizi di alloggio di alberghi e simili |
| 55.10.0 | Servizi di alloggio di alberghi e simili |
| 55.10.00 | Servizi di alloggio di alberghi e simili |
| 55.2 | Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata |
| 55.20 | Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata |
| 55.20.1 | Ostelli |
| 55.20.10 | Ostelli |
| 55.20.2 | Rifugi e baite di montagna |
| 55.20.20 | Rifugi e baite di montagna |
| 55.20.4 | Bed and breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze |
| 55.20.41 | Bed and breakfast |
| 55.20.42 | Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze |
| 55.22.09 | Altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d’acqua interne |
| 55.3 | Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali |
| 55.30 | Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali |
| 55.30.0 | Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali |
| 55.30.01 | Campeggi |
| 55.30.02 | Villaggi turistici e alloggi glamping |
| 55.30.03 | Aree attrezzate per veicoli ricreazionali |
| 55.30.04 | Marina resort |
| 55.9 | Altri servizi di alloggio |
| 55.90 | Altri servizi di alloggio |
| 55.90.0 | Altri servizi di alloggio |
| 55.90.00 | Altri servizi di alloggio |
L’articolo 5 del decreto contiene un più ampio elenco di codici Ateco interessati dalla misura, quali attività di ristorazione e catering, centri termali, parchi divertimento, parchi tematici, discoteche, sale da ballo, gestione di stabilimenti balneari, organizzazione di convegni e fiere nonché organizzazione di conferenze e congressi.
Possono, altresì, presentare proposte di investimento:
- a) le imprese attive da almeno tre anni che, pur non svolgendo attività identificate con quelle spora elencate, dimostrino dalle scritture contabili un fatturato realizzato prevalentemente in attività turistiche;
- b) i proprietari delle strutture, avvalendosi dei requisiti dei gestori, qualora questi ultimi siano legittimati, prestino il consenso e il rapporto venga mantenuto per tutta la durata dell’investimento.
Spese ammissibili
Ogni piano di investimento deve individuare interventi con finalità di sviluppo dell’offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.
In particolare:
- a) interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili oggetto di intervento o della parte oggetto di intervento qualora abbia una propria autonomia per la quale sia misurabile il risparmio energetico, opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, come asseverate nel progetto di investimento;
- b) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, e relative opere murarie per l’installazione degli stessi destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente;
- c) installazione di apparecchiature per la digitalizzazione degli edifici, in particolare per aumentarne la predisposizione all’intelligenza artificiale, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell’infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l’edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;
- d) riqualificazione di piscine, impianti termali, wellness, centri congressi o strutture per eventi mirati a proporre un’offerta turistica di maggiore qualità e più vasta ovvero realizzazione di soluzioni ecosostenibili o ammodernamento delle strutture per una migliore accessibilità, al fine di promuovere un turismo responsabile e inclusivo, anche elevando la competitività della località sul mercato internazionale;
- e) acquisto o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, volti a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) o il turismo sostenibile.
Si segnala che, per ogni piano di investimento, il decreto all’articolo 6 elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più tipologia di interventi specifici.
Si precisa inoltre che sono ammissibili gli interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione con importo minimo di spesa di 1 milione di euro e massimo di 15 milioni di euro.
Sono ammissibili, altresì, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse strettamente agli interventi ammissibili in misura non superiore al 4% dell’importo complessivo ammissibile quale contributo a fondo perduto per ciascun progetto d’investimento.
Agevolazioni concedibili – modalità di erogazione
Le agevolazioni concedibili assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, in combinazione tra loro, tenendo conto di quanto indicato in sede di domanda da parte dell’impresa, nel rispetto del Regolamento GBER e nei limiti dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo di volta in volta applicabili.
Le agevolazioni a fondo perduto sono concesse con contributo diretto alla spesa in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 30% e 4,5 milioni di euro, che, per l’erogazione in acconto, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie o assicurative nel limite dell’importo erogato.
Le erogazioni prevedono:
1) anticipazione pari al 30% del totale del contributo concesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa;
2) erogazione intermedia fino all’80% del totale del contributo complessivo concesso, per stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, completate entro la metà dei termini previsti per il completamento degli interventi, a pena di revoca del contributo concesso;
3) erogazione a saldo entro 90 giorni dalla rendicontazione della spesa per il 100% dell’importo complessivo del progetto approvato, corredata della documentazione tecnico-amministrativa e contabile attestante l’effettiva conclusione dei lavori e il collaudo, entro e non oltre i termini sopra indicati.
L’erogazione del saldo deve essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2028. Le somme non erogate alla suddetta scadenza sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per restarvi acquisite.
I finanziamenti agevolati, assegnati ai medesimi beneficiari e con i medesimi costi ammissibili dei contributi a fondo perduto, sono concessi in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 70% e devono essere assistiti da idonee garanzie ipotecarie, bancarie o assicurative nel limite dell’importo in linea capitale del finanziamento.
L’erogazione dei finanziamenti avviene entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare con una durata massima di cinque anni e con un tasso di finanziamento pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. Il rimborso dei finanziamenti agevolati avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Il cumulo tra il contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato non può in ogni caso superare il costo ammissibile del progetto di investimento.
L’assegnazione delle agevolazioni è disposta ai progetti che abbiano conseguito il punteggio minimo, con determina del Ministero nei limiti della capienza disponibile. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi che dovessero comportare rettifiche o revoche al riconoscimento del contributo.
Modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali
Il Ministero definisce con le Regioni e gli enti locali le modalità di cooperazione ai fini della gestione degli interventi contenuti nel provvedimento, anche per quanto attiene all’apporto di eventuali risorse aggiuntive, alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all’investimento, nonché alla possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei piani di investimento.
Istanza e contenuto della proposta
Il Ministero del Turismo, avvalendosi del supporto del Soggetto gestore Invitalia, provvede ad emanare, entro 30 giorni dal 20 aprile 2026 (data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale), un apposito Avviso per disciplinare la presentazione delle istanze per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti agevolati, la modalità di gestione della loro selezione e ammissione.
Le istanze propongono piani di investimento e sono presentate mediante una piattaforma informatica appositamente predisposta.
Criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte
Le istanze pervenute nei termini e con le modalità definite dall’apposito Avviso sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Soggetto gestore Invitalia, avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni di cui al decreto in argomento, nonché alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste nell’Avviso.
La procedura valutativa prende in esame i piani di investimento presentati dagli operatori turistici. La graduatoria finale è determinata sulla base del punteggio attribuito ai singoli piani di investimento sulla base della griglia di valutazione che sarà indicata nel medesimo Avviso.
Verifiche di ammissibilità e concessione delle agevolazioni
Il soggetto gestore Invitalia, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, svolge l’istruttoria e può richiedere integrazioni entro 30 giorni, pena la decadenza.
In caso di esito positivo, il Ministero approva il piano e concede le agevolazioni con apposita determina, che il beneficiario deve sottoscrivere entro 30 giorni.
L’efficacia della concessione è subordinata comunque alla presentazione entro 120 giorni dalla sottoscrizione (prorogabili una sola volta di ulteriori 120 giorni) delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi, pena la decadenza.
Dopo tale fase, entro 30 giorni deve essere concluso il contratto di finanziamento. In caso di esito negativo, Invitalia comunica il rigetto al proponente ed alle amministrazioni competenti.
Cumulo delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo <<de minimis>>, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura integrale del decreto.
