
Sapore d’estate: in viaggio 36,2 milioni di italiani
24 Luglio 2026
Alta formazione – programmazione ADAPT per l’annualità 2026/2027
24 Luglio 2026Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore della modifica apportata all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all’articolo 39 del decreto legislativo n. 33 del 2025, occorre ora applicare la prevista ritenuta all’atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate, versate alle agenzie di viaggio e turismo, in precedenza esonerate.
Si ricorda che la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (articolo 25-bis, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e articolo 39, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2025).
Al fine di agevolare lo svolgimento degli adempimenti a carico delle imprese, Federalberghi ha chiesto e ottenuto da Airbnb la dichiarazione che attesta la residenza fiscale in Irlanda e l’assenza di una stabile organizzazione in Italia. Pertanto, sulle provvigioni versate a Airbnb per i servizi da loro prestati, le strutture ricettive italiane non devono effettuare la ritenuta.
