Decreto fiscale 2026 – conversione in legge

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Decreto fiscale 2026 – conversione in legge

È stato convertito in legge il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. decreto fiscale).

Nel rinviare alla lettura integrale del provvedimento, i cui contenuti sono stati anticipati con la circolare n. 89 del 2026, di seguito una sintesi delle disposizioni di più immediato interesse per le imprese del settore.

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo (articolo 6).

L’articolo 6, comma 1, differisce dal 1° marzo al 1° maggio 2026 la decorrenza dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di agenzie di viaggi e turismo. La misura si inserisce all’interno della disciplina dei commi 140-142 della legge di bilancio 2026, che estendono l’obbligo anche a categorie prima escluse (come appunto le agenzie di viaggio, gli intermediari marittimi e aerei e gli operatori del settore petrolifero), uniformandone il trattamento fiscale.

Nel corso dell’esame parlamentare sono stati introdotti i commi 2-bis, 2-ter e 2 quater. Tali commi introducono l’esenzione della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola, tuttavia, ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, provvedendo altresì alla copertura del relativo onere.

Iperammortamento (articolo 7)

Viene soppressa la condizione che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. A seguito della modifica, pertanto, sono agevolabili anche i beni prodotti in paesi extra-UE.

L’eliminazione del vincolo geografico non riguarda i moduli fotovoltaici.

In sede di conversione si è intervenuti anche su una criticità emersa nei mesi passati relativa all’esclusione dall’iperammortamento delle imprese aderenti al concordato preventivo biennale.

In particolare, si stabilisce che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante.

Per espressa previsione normativa, entrambe le novità si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Concordato preventivo (articolo 7-bis)

Vengono apportante rilevanti novità in materia di concordato preventivo biennale (CPB).

In primo luogo, vengono introdotti tetti massimi alla maggiorazione del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate anche per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8.

In particolare, viene stabilito che la proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta della misura:

del 30% se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

del 35% se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

L’altra novità consiste nella proroga del termine per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027. Nello specifico, per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Imprese esodate del credito d’imposta transizione 5.0 (articolo 8)

Viene riconosciuto per il 2026, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, un contributo in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni, di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024 (Piano Transizione 5.0), e che abbiano ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che gli investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità unitamente alla notizia dell’esclusione dal beneficio per esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito di imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli Allegati A e B della legge n. 232 del 2016, e alle spese di formazione del personale.

Al riguardo si segnala che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’avviso pubblicato in data 29 aprile 2026, ha dato comunicazione dell’avvio dell’invio da parte del GSE delle ricevute di conferma del credito d’imposta spettante alle imprese interessate.

Definizione agevolata (articolo 10)

Si interviene sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, modificando le condizioni al ricorrere delle quali la procedura perde efficacia ai sensi del comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 2025. In particolare, si prevede che la definizione non produca effetti, e che riprendano a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, nei casi di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, o dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento. La norma in esame estende tale causa di inefficacia anche ai casi di tardivo versamento superiore a cinque giorni, limitatamente alle ipotesi di cui alle citate lettere a) e c) del medesimo comma 95.

Si prevede inoltre che le disposizioni dell’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, si applichino, con le deroghe di seguito elencate, a tutti i debiti, tributari e non – con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti – risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione, dalle regioni e dagli enti locali, che nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate.