
Convenzione con Banca Sella – aggiornamento 2025
6 Giugno 2025È stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
Si rammenta che l’obbligo assicurativo, introdotto dalla legge di bilancio per l’anno 2024 (articolo 1, commi 101-111, legge n. 213 del 2023) e disciplinato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 18 del 30 gennaio 2025, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.
Scadenze per adempiere all’obbligo assicurativo
La legge di conversione conferma le nuove scadenze previste per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali.
In particolare, come stabilito dal comma 1 dell’articolo 1, il termine per adempiere all’obbligo viene differito:
– al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, se non classificabili come piccole o microimprese);
– al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese (si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).
Per le PMI e le microimprese le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo si applicano con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo.
Per le grandi imprese, l’obbligo assicurativo rimane fissato al 31 marzo 2025, ma è previsto un periodo di tolleranza di novanta giorni (fino al 30 giugno 2025) durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Sono grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
– totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
– ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
– numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
Eventi da assicurare
Si conferma che i contratti assicurativi devono coprire gli eventi catastrofali causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni.
Valore dei beni da assicurare
Si chiarisce che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
In merito, si evidenzia che l’articolo 1 del decreto ministeriale n. 18 del 2025 reca le seguenti definizioni:
– valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
– costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
– costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.
Franchigia
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione, si conferma che il contratto deve prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Si introduce una deroga per le grandi imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.
Condizioni di assicurabilità degli immobili
Vengono chiarite le condizioni di assicurabilità degli immobili, stabilendo che sono assicurabili esclusivamente gli immobili:
– costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;
– oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Gli immobili che non rispettano tali condizioni sono esclusi non solo dalla copertura assicurativa, ma anche dall’accesso a indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali o finanziamenti pubblici.
Pagamento indennizzo nel caso in cui l’imprenditore assicuri beni non di proprietà
Si chiarisce che, nel caso in cui l’imprenditore assicuri i beni di proprietà altrui utilizzati per l’attività di impresa, l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale, sarà corrisposto al proprietario, purché informato della stipula della polizza.
Il proprietario, tuttavia, dovrà utilizzare l’indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Qualora tale vincolo non sia rispettato, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, nonché per la somma relativa al lucro cessante, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile.
Al riguardo, si rammenta che il MIMIT nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito (https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq) ha specificato che l’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’articolo 2424 del codice civile, anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Come precisato dalla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1-bis comma 2 del decreto-legge n. 155 del 2024, infatti, l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Il riferimento all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione.
Sanzioni applicabili alle imprese per il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo
La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma ha effetti indiretti rilevanti in merito all’accesso ai contributi pubblici.
In particolare, l’articolo 1, comma 102, della legge di bilancio per l’anno 2024 prevede che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.
Come specificato dal MIMIT nelle FAQ:
– tale disciplina sulle sanzioni non ha carattere auto applicativo. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento. Per quanto concerne le misure di propria competenza, il Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo;
– la disciplina sulle sanzioni in caso di mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa catastrofali non è retroattiva e, pertanto, non si applica anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto legge n. 39 del 2025.
Si informa che la Federazione sta svolgendo un confronto con alcune compagnie assicurative di primaria importanza, per realizzare un’analisi comparata delle soluzioni proposte, all’esito della quale si valuterà la possibilità di definire una o più convenzioni in favore delle imprese associate.