Salute e sicurezza – preposto – chiarimenti
7 Dicembre 2023
Convenzione tra Federalberghi e Stellantis – aggiornamenti
15 Dicembre 2023
Tutte le News

Whistleblowing – aziende da 50 a 249 dipendenti

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 stabilisce nuove regole sul cosiddetto “whistleblowing”, ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore o professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Il decreto prevede l’obbligo per gli enti del settore pubblico e per alcuni soggetti privati di attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.

L’obbligo di attivare propri canali di segnalazione sussiste per i seguenti soggetti del settore privato:

coloro che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

coloro che adottano modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui sopra.

Per le imprese del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, da 250 in poi, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna è vigente dallo scorso 15 Luglio 2023.

Per le imprese del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, da 50 a 249, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna entra in vigore a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie, tra cui:

– sanzione da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;

– sanzione da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dagli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Secondo le norme che disciplinano la materia e le indicazioni fornite da ANAC, per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato occorre fare riferimento, di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso.

Il primo anno da considerare è quello precedente all’entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato l’ANAC ritiene che si debba fare riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura.

Nel descrivere il criterio per il calcolo della media annua dei lavoratori, l’ANAC non fa invece alcun riferimento al criterio delle cosiddette U.L.A. (Unità Lavorativa Annua) regolamentate dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Considerato che il calcolo per “teste” è suscettibile di aggravare gli oneri per le imprese, soprattutto quelle stagionali, sono in corso approfondimenti al fine di verificare se la prassi interpretativa possa ammettere un criterio di calcolo ponderato.