
Turismo d’Italia 5/2025
10 Aprile 2026
Collegamento POS RT – gestione delle caparre
10 Aprile 2026L’articolo 11 della legge 11 marzo 2026, n. 34 introduce rilevanti novità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile (c.d. smartworking). Le disposizioni intervengono sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, chiarendo obblighi, responsabilità e regime sanzionatorio a carico del datore di lavoro.
Obblighi del datore di lavoro
In particolare, viene previsto che per l’attività lavorativa prestata con modalità agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro – in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali – è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali (articolo 3, c. 7-bis, decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall’articolo 11, c. 1, lett. a), della legge n. 34 del 2026).
Sistema sanzionatorio
Viene introdotta una sanzione penale (per il datore di lavoro e il dirigente eventualmente delegato, costituita dall’arresto da due a quattro mesi o da un’ammenda) per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di informativa annua (articolo 11, c. 1, lett. b), legge n. 34 del 2026, che modifica l’articolo 55, c. 5, lett. c), del decreto legislativo n. 81 del 2008).
