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Rifiuti – FIR per soggetti non iscritti al RENTRI

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in ordine alla prossima entrata a regime della nuova disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti, si ritiene utile rammentare che le imprese ricettive non obbligate ad iscriversi al RENTRI, in caso di produzione di rifiuti speciali (che sono quei rifiuti non pericolosi che per qualità o quantità non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, e quindi vengono affidati a ditte specializzate di trasporto e smaltimento rifiuti, come ad esempio l’olio vegetale esausto, il toner, i materiali ingombranti) sono comunque obbligate a compilare il formulario di identificazione dei rifiuti, che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti (articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Ferma restando la responsabilità del produttore del rifiuto con riferimento alle informazioni di propria competenza, si ricorda che il FIR può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore (articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 59 del 2023).

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI possono continuare a tenere il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo, mentre i produttori di rifiuti iscritti al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2026 devono necessariamente emettere e gestire il FIR in modalità digitale.

Pertanto, le imprese ricettive non iscritte al RENTRI, che non intendono delegare il trasportatore a emettere e compilare il FIR, dovranno accedere all’area “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI https://www.rentri.gov.it/it, e registrarsi per produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo, e per scaricare la copia del FIR cartaceo controfirmato e datato dal destinatario.