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7 Agosto 2026La legge n. 75 del 2026 ha riformato in modo organico il sistema sanzionatorio in materia agroalimentare, rafforzando la tutela penale e amministrativa contro le frodi alimentari e la contraffazione.
Il provvedimento, in vigore dal 29 maggio 2026, inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela dei prodotti agroalimentari italiani, introduce nuovi reati e interviene sulle sanzioni amministrative in materia di tracciabilità, etichettatura, origine, denominazioni lattiero-casearie e filiera bufalina, prevedendo altresì nuovi strumenti di controllo e tracciabilità lungo l’intera filiera produttiva.
La legge aumenta le pene per numerosi reati agroalimentari e introduce nuove fattispecie di reato:
– articolo 517-sexies c.p. “Frode alimentare” che sostituisce quello di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all’articolo 516 c.p. Tale nuovo reato sanziona chi, nell’esercizio di un’attività economica, mette in commercio, come importazione, trasporto, deposito, distribuzione, prodotti alimentari che sa essere “non genuini” o sostanzialmente difformi per origine, provenienza, qualità o quantità da quelli dichiarati o pattuiti, ingannando il compratore (reclusione da 2 mesi ad 1 anno e multa da €1.000 a €4.000);
– articolo 517-septies c.p. “Commercio di alimenti con segni mendaci” che sanziona chi, nell’esercizio di un’attività economica utilizza consapevolmente segni distintivi o indicazioni (anche online) che sa essere falsi o ingannevoli, per indurre in errore il compratore su origine, provenienza, qualità o quantità di alimenti, acque, bevande o ingredienti (reclusione da 3 a 18 mesi e multa fino a €20.000).
La legge non introduce nuovi obblighi gestionali, ma inasprisce sensibilmente il regime sanzionatorio nei confronti di chi fornisce informazioni ingannevoli sui prodotti alimentari serviti o commercializzati. L’obiettivo è tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, contrastare le frodi e garantire una corretta informazione al consumatore.
Con l’entrata in vigore del provvedimento, le imprese interessate devono apportare una attenzione ancora maggiore alla veridicità delle informazioni fornite ai consumatori, attraverso i menù, nei buffet, nelle carte dei vini, nei siti internet e nel materiale promozionale.
Ad esempio, costituisce reato indicare come DOP o IGP un prodotto che non possiede tali certificazioni, o qualificare un alimento come “italiano” o “prodotto in Italia” senza che ciò sia effettivamente dimostrabile, oppure utilizzare denominazioni che possano indurre il cliente a ritenere che un prodotto abbia un’origine o qualità diversa da quella reale.
Relativamente agli obblighi di tracciabilità, si raccomanda di prestare maggiore attenzione alla conservazione della documentazione necessaria per dimostrare la correttezza delle informazioni fornite ai clienti, quale ad esempio le fatture di acquisto, la documentazione attestante le certificazioni DOP/IGP, le schede tecniche dei prodotti, la documentazione relativa ai fornitori. In caso di controlli, tale documentazione rappresenta la principale prova della veridicità delle informazioni rese ai consumatori.
