
Barometro del turismo – II trimestre 2025
7 Agosto 2025
Polizze contro i rischi catastrofali – agevolazioni interdette
7 Agosto 2025E’ stata pubblicata la modifica al Regolamento Regionale 7/2016 – Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”
In sintesi le principali variazioni introdotte (come da regolamento allegato):
- Ampliamento del titolo
Il regolamento ora include anche gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche (incluse le locazioni brevi ex d.l. 50/2017) tra le strutture regolamentate.
- Nuovo comma all’articolo 1 (1 bis)
Introduzione della definizione dei requisiti minimi e servizi per alloggi o loro porzioni locati per finalità turistiche.
- Nuovo articolo 3 bis
- Stabilisce i requisiti minimi e servizi obbligatori per gli alloggi locati per turismo. Obbligo che siano agibili e in buono stato di conservazione.
Allegato G bis (nuovo): elenca in dettaglio:
- a)Calcolo della capacità ricettivain base alla superficie utile.
- b)Dotazioni obbligatorie: energia elettrica, acqua calda/fredda, riscaldamento.
- c)Servizi minimi: pulizia all’arrivo/partenza, ricevimento concordato, fornitura biancheria.
- d)Requisiti locali:
- Cucina: frigorifero, lavello, forno o alternativa, tavolo e sedie proporzionate.
- Camere: letto, comodino, armadio, specchio, lampada, cestino.
- Bagno: lavandino, doccia/vasca, wc, bidet (deroga se impossibile).
- e)Sicurezza: rilevatori gas e monossido di carbonio, estintori a norma (ex art. 13-ter d.l. 145/2023).
- Aggiornamento art. 8: abrogato il comma 2. Nuova modulistica unificata per SCIA e comunicazioni (richiamo all’art. 38 l.r. 27/2015).
- Sostituzione art. 10: Conferma che le altezze minime dei locali sono quelle dei regolamenti edilizi e igienico-sanitari vigenti.
Applicazione di norme generali (art. 11): le disposizioni per altre strutture si estendono anche agli alloggi locati per turismo.
Regolamento regionale 30 luglio 2025 – n. 6 – Modifiche al Regolamento Regionale 7-2016