Modifica Regolamento standard minimi strutture ricettive non alberghiere in Lombardia

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Modifica Regolamento standard minimi strutture ricettive non alberghiere in Lombardia

E’ stata pubblicata la modifica al Regolamento Regionale 7/2016Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazio­ne dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” 

In sintesi le principali variazioni introdotte (come da regolamento allegato):

  1. Ampliamento del titolo
    Il regolamento ora include anche gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche (incluse le locazioni brevi ex d.l. 50/2017) tra le strutture regolamentate.
  2. Nuovo comma all’articolo 1 (1 bis)
    Introduzione della definizione dei requisiti minimi e servizi per alloggi o loro porzioni locati per finalità turistiche.
  3. Nuovo articolo 3 bis
  • Stabilisce i requisiti minimi e servizi obbligatori per gli alloggi locati per turismo. Obbligo che siano agibili e in buono stato di conservazione.

Allegato G bis (nuovo): elenca in dettaglio:

  • a)Calcolo della capacità ricettivain base alla superficie utile.
  • b)Dotazioni obbligatorie: energia elettrica, acqua calda/fredda, riscaldamento.
  • c)Servizi minimi: pulizia all’arrivo/partenza, ricevimento concordato, fornitura biancheria.
  • d)Requisiti locali:
    • Cucina: frigorifero, lavello, forno o alternativa, tavolo e sedie proporzionate.
    • Camere: letto, comodino, armadio, specchio, lampada, cestino.
    • Bagno: lavandino, doccia/vasca, wc, bidet (deroga se impossibile).
  • e)Sicurezza: rilevatori gas e monossido di carbonio, estintori a norma (ex art. 13-ter d.l. 145/2023).
  • Aggiornamento art. 8: abrogato il comma 2. Nuova modulistica unificata per SCIA e comunicazioni (richiamo all’art. 38 l.r. 27/2015).
  • Sostituzione art. 10: Conferma che le altezze minime dei locali sono quelle dei regolamenti edilizi e igienico-sanitari vigenti.

Applicazione di norme generali (art. 11): le disposizioni per altre strutture si estendono anche agli alloggi locati per turismo.

Regolamento regionale 30 luglio 2025 – n. 6 – Modifiche al Regolamento Regionale 7-2016