Legge di semplificazione 2025

l’Efficienza energetica nelle Piccole e Medie Imprese del settore alberghiero
5 Dicembre 2025
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Legge di semplificazione 2025

La Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, la legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese. La legge entra in vigore il 18 dicembre 2025.

La legge contiene alcune previsioni, di seguito riepilogate, di interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, introdotte anche a seguito delle istanze avanzate da Federalberghi.

Aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere (articolo 11)

La legge, accogliendo una richiesta di Federalberghi, prevede che i comuni possano concedere alle strutture alberghiere, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, limitatamente alle strade urbane (a eccezione di quelle di grande scorrimento) e alle strade locali.

Dehors (articolo 50)

Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata.

Durante l’iter parlamentare, la norma è stata emendata, accogliendo una richiesta di Federalberghi, al fine di prevedere esplicitamente che tali semplificazioni saranno applicabili anche alle imprese alberghiere.

La precedente formulazione, operando un generico riferimento alle imprese di pubblico esercizio, lasciava spazio a interpretazioni restrittive, che avrebbero potuto comportare l’esclusione degli alberghi non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande in favore dei non alloggiati.

Inoltre, viene prorogato il termine di validità delle autorizzazioni e concessioni per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in scadenza al 31 dicembre 2025, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino delle disposizioni in materia (che deve essere emanato entro il 31 dicembre 2026), e comunque non oltre il 30 giugno 2027.

Viene infine previsto un nuovo principio e criterio direttivo per l’esercizio della delega, in base al quale è consentito alle imprese di pubblico esercizio (incluse le imprese alberghiere che hanno la licenza per somministrazione ai non alloggiati) che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi nel caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali.

Immigrazione (articolo 4)

Cambiano alcuni aspetti delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a cittadini extracomunitari, dettate dal testo unico sull’immigrazione:

  1. i requisiti della sistemazione alloggiativa da indicare nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato, prevedono adesso che l’alloggio debba rientrare nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (in precedenza, l’alloggio doveva rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale);
  2. le modalità di assolvimento dell’obbligo, per il datore di lavoro, di presentare allo sportello unico per l’immigrazione una documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; nell’ipotesi in cui l’alloggio sia costituito da una struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata, al fine dell’attestazione dell’idoneità dell’alloggio è sufficiente l’indicazione della denominazione della struttura ospitante;
  3. si riducono, da sessanta a trenta giorni, i termini per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico dell’immigrazione in caso di partecipazione ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei paesi di origine.

Staff house (articolo 12)

Le disposizioni che disciplinano l’erogazione di contributi per la realizzazione delle cosiddette “staff house” destinate all’alloggio dei lavoratori di strutture turistico ricettive, termali e di ristorazione vengono integrate come segue.

gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026 sono consentiti con SCIA e possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente; viene inoltre specificato che per gli immobili destinati a tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d’uso;

per il mutamento di destinazione d’uso degli edifici, funzionale all’impiego di tali immobili si applica la disciplina del mutamento d’uso urbanisticamente rilevante prevista dall’articolo 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), per le singole unità immobiliari.

Rilascio di nulla osta al lavoro per stranieri (articolo 20)

La procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari (articolo 24-bis, testo unico dell’immigrazione) prevede che la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri e concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dal datore di lavoro, anche in relazione alla sua capacità economico-finanziaria (asseverazione) sia affidata ad alcune categorie di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili) o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato. In caso di esito positivo delle verifiche, è rilasciata apposita asseverazione, che il datore di lavoro trasmette allo sportello unico per l’immigrazione unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

La disciplina in oggetto esclude la necessità della suddetta asseverazione per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro di un apposito protocollo di intesa con il quale le organizzazioni si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti in oggetto. Federalberghi ha sottoscritto tale protocollo e gode pertanto delle agevolazioni connesse.

Le nuove disposizioni specificano che le istanze escluse dall’asseverazione sono anche quelle presentate dalle strutture territoriali annesse alle organizzazioni firmatarie dei protocolli in questione.

Trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (articolo 22)

Viene integrata la disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rapporto di lavoro oggetto del medesimo trattamento.

In particolare, viene introdotto un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro beneficiario del medesimo intervento di integrazione. La comunicazione deve essere resa subito dopo l’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa.