Legge di bilancio e Decreto milleproroghe 2026 – Principali disposizioni per le imprese turistico ricettive

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Legge di bilancio e Decreto milleproroghe 2026 – Principali disposizioni per le imprese turistico ricettive

Il Parlamento ha approvato la legge di bilancio per l’anno 2026 pertanto, si riepilogano i contenuti di alcune disposizioni di più immediato interesse per le imprese turistico ricettive con riserva di fornire ulteriori indicazioni in relazione ai singoli istituti.

 

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E DI INCENTIVAZIONE

buoni pasto (comma 14) – La soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro.

locazioni brevi (comma 17) – L’attività di locazione breve si presumerà svolta in forma imprenditoriale se il locatore destina a tal fine più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta (oggi la presunzione scatta a partire dal quarto appartamento).

ecobonus e sisma bonus (comma 22) – Si conferma la detrazione di cui all’ecobonus e sismabonus, mantenendo anche per il 2026 un doppio livello di aliquote al 36% e 50%. Per accedere al livello più alto di detrazione occorre essere proprietari o titolari di un diritto reale di altro tipo sull’immobile ristrutturato e avere all’interno di quell’immobile l’abitazione principale.

interventi di rigenerazione urbana (comma 23) – Vengono ammessi agli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana non solo gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria ma anche quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “conseguito”. Viene quindi ampliata la deroga per ricomprendere i casi in cui il titolo in sanatoria non sia formalmente rilasciato dall’amministrazione, ma sia ottenuto o si formi secondo meccanismi procedimentali che conducono al conseguimento dell’effetto abilitativo senza un rilascio espresso. La norma in esame amplia quindi la platea di edifici che, pur originariamente abusivi, possono accedere agli interventi regionali, e ai connessi incentivi edilizi, di rigenerazione o riqualificazione urbanistica di cui al comma 9 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 70 del 2011, anche quando la regolarizzazione edilizia sia stata conseguita per effetto di un condono (in tal modo equiparato agli ordinari titoli edilizi in sanatoria), e ferma restando la cornice complessiva del comma 10 (limiti per centri storici e aree a inedificabilità assoluta).

rottamazione cartelle (commi 82-101) – Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in 9 anni, in 54 rate bimestrali di pari importo. La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento.

limiti alle compensazioni dei crediti di imposta (comma 116) – Il Senato, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha abrogato la disposizione (articolo 26 del disegno di legge di bilancio) che avrebbe impedito, a decorrere dal 1° luglio 2026, di compensare i crediti di imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, con i debiti per contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi INAIL. Viene però ulteriormente limitata la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale, ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 euro (precedentemente il limite era 100.000 euro).

maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-436) – Viene riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della presente legge. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:

– 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Viene conferito al Ministro delle imprese e del made in Italy il compito di stabilire le modalità di attuazione dell’incentivo in oggetto con decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo (comma 437) – Viene innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite al di sopra del quale scatta l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni per le quali si ricevono pagamenti in contanti da cittadini stranieri residenti fuori del territorio dello Stato per prestazioni turistiche. Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha elevato a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE ed extra UE), utilizzando un’apposita procedura. Tra gli adempimenti da effettuare, era stato incluso l’obbligo di comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a 1.000 euro, in quanto all’epoca questa era la soglia generalmente prevista per i pagamenti in contanti. Tale soglia, che non era stata modificata contestualmente alle successive elevazioni della soglia per i pagamenti in contanti, viene ora fissata in 5.000 euro.

nuova Sabatini (comma 468) – Viene incrementato lo stanziamento relativo alla “nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali (acquisto o acquisizione in leasing) da parte di micro, piccole e medie imprese. Il rifinanziamento della “nuova Sabatini” è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. L’autorizzazione di spesa è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni di euro per l’anno 2027.

sostegno e sviluppo delle filiere del turismo (commi 469-470) – Si modifica la procedura di adozione del decreto ministeriale previsto dalla legge di bilancio per l’anno 2025 per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati nel settore turismo e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. In particolare, viene previsto che l’atto possa essere emanato senza sentire le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore, dopo avere sentito la Conferenza Stato Regioni, e non più previa “intesa” con la stessa. Oltre allo stanziamento di un milione di euro per l’anno 2025 previsto dalla legge di bilancio 2025, per il quale il Ministero del turismo non ha ancora emanato il decreto attuativo, ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti con decreto del Ministero del turismo.

fondo unico nazionale per il turismo – FUNT (comma 472) – Viene modificata la disciplina del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT), sia di parte corrente sia di conto capitale, istituito dalla legge di bilancio 2022 (commi 366-371) nello stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR). Viene circoscritta la finalità del fondo di parte corrente alla sola razionalizzazione degli interventi per attrattività e promozione turistica, eliminando il riferimento al sostegno agli operatori e al rilancio produttivo e occupazionale in coerenza con il PNRR. Viene stabilita la ripartizione delle risorse dei fondi con l’80 per cento per iniziative cofinanziate dalle regioni e il 20 per cento per iniziative cofinanziate dal MITUR; le modalità di accesso e riparto saranno definite con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

imposta di soggiorno (commi 683-684) – La disciplina dell’imposta di soggiorno ha costituito oggetto di due interventi normativi, entrambi volti a consentire ai comuni di elevare la misura dell’imposta. Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, i comuni conservano anche per l’anno 2026 la possibilità, inizialmente prevista per il solo anno del Giubileo, di aumentare fino a 2 euro per notte l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno. Il 30 per cento del maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno incassato nell’anno 2026 viene destinato al fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e al fondo per l’assistenza ai minori. In parallelo, l’articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito – con modificazioni – dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191 (decreto economia) ha stabilito che nell’anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali, i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato, possono incrementare l’ammontare dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno.

Il maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno incassato nell’anno 2026:

a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi attualmente previsti dalla normativa (interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti);

b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”.

Gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno per i componenti della “famiglia olimpica”, con ciò intendendosi gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti.

destinazioni turistiche di qualità (commi 807-811) – Viene introdotto il riconoscimento di “destinazione turistica di qualità”, da attribuirsi tramite decreto del Ministero del turismo ai comuni, unioni di comuni e isole minori, o alle reti a tale scopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore a 30.000 unità, in possesso dei requisiti di eccellenza che saranno stabiliti nella carta della “destinazione turistica di qualità” predisposta da una commissione nominata dal Mitur. Si prevede lo stanziamento di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2026, per finanziare attività volte a pubblicizzare e garantire visibilità al riconoscimento.

 

DISPOSIZIONI GIUSLAVORISTICHE E PREVIDENZIALI

detassazione degli aumenti contrattuali (comma 7) – Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L’imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

premi di produttività (comma 9) – Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’articolo 1, c. 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l’aliquota ridotta all’1 per cento.

trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo (commi 18-21) – Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. Le disposizioni di cui sopra si applicano a favore dei lavoratori dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall’articolo 4, c. 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

incentivo per l’occupazione giovanile stabile e inclusione (comma 153) – Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, di 400 milioni di euro per l’anno 2027 e di 271 milioni di euro per l’anno 2028. Le risorse sono destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per una durata massima di ventiquattro mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto

previdenza complementare (commi 201, 204 e 205) – Il comma 201, lett. a), n. 1) del disegno di legge di bilancio dispone, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, l’innalzamento a 5.300 euro del limite di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari. Il comma 201, lett. b), n. 1.1) dispone l’elevazione dal 50 al 60% della parte del montante finale accumulato che può essere erogata in capitale invece che in rendita vitalizia. Il comma 204, lett. b), c), d), e) e il comma 205 prevedono, a decorrere dal 1° luglio 2026, che i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione aderiscano automaticamente alla previdenza complementare. Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica o scegliere una forma diversa entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione.

incentivo economico per le madri lavoratrici (comma 207) – Per l’anno 2026, è riconosciuta dall’INPS una somma non imponibile di 60 euro mensili per le madri lavoratrici (dipendenti e autonome iscritte a gestioni obbligatorie) con due figli (fino al decimo anno del secondo figlio) o con più di due figli (fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo, se non hanno un contratto a tempo indeterminato), purché titolari di reddito da lavoro non superiore a 40mila euro annui.

assegno unico e prestazioni sociali (comma 208) – Nelle more dell’adeguamento del regolamento (decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159) per l’accesso a diverse prestazioni (incluse assegno di inclusione e assegno unico), la soglia ISEE è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i capoluoghi di città metropolitane, con incrementi di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

esonero contributivo per l’assunzione delle lavoratrici madri con tre o più figli (comm1 210-211) – Ai datori di lavoro che assumono, dal 1° gennaio 2026, donne madri di almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni, e prive di impiego da almeno sei mesi, è riconosciuto l’esonero totale (100%) dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, nel limite massimo di 8mila euro annui. L’esonero spetta per dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato, diciotto mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato e ventiquattro mesi in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato.

priorità nella trasformazione a tempo parziale (commi 214-215) – È riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, o la rimodulazione del part time esistente con riduzione di almeno 40 punti percentuali, per lavoratori con almeno tre figli conviventi fino a dieci anni di età o senza limiti in caso di disabilità. Ai datori di lavoro che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione di cui sopra, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

aumento età congedo parentale e giorni di assenza per malattia dei figli (commi 219-220) – Il limite di età del bambino per cui è possibile usufruire del congedo parentale/orario è innalzato da dodici a quattordici anni. I permessi per i genitori per malattia del figlio sono estesi da cinque a dieci giorni.

prolungamento contratto sostituzione maternità e paternità (comma 221) – Il contratto di lavoro di sostituzione può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice/lavoratore sostituito, non superiore al primo anno di età del bambino.

 

MILLE PROROGHE : Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2025, n. 302)

E’ stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “milleproroghe” per l’anno 2026, approvato dal Consiglio dei ministri nelle riunioni dell’11 dicembre e del 29 dicembre 2025 .

Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2025, contiene due proroghe di specifico interesse per le imprese associate, che sono state adottate su istanza di Federalberghi:

  • viene prorogato al 31 marzo 2026 (anziché 31 dicembre 2025) il termine relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese turistico ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alle categorie delle piccole imprese e delle microimprese (articolo 16, comma 2, del decreto milleproroghe);
  • viene prorogato al 31 dicembre 2026 (anziché 31 dicembre 2025) il termine relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali (articolo 16, comma 1).

Si segnalano, inoltre, le seguenti proroghe contenute nel decreto:

  • è differito al 30 settembre 2026 (anziché 31 dicembre 2025) il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società, enti, associazioni e fondazioni (articolo 4, comma 11);
  • è differita al 1° gennaio 2027 (anziché 1 gennaio 2026) l’entrata in vigore del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, del testo unico dei tributi erariali minori, del testo unico della giustizia tributaria, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (articolo 4, commi 1-5);