
Staff house titolo II – termini per presentazione domande
27 Marzo 2026
Catalogo corsi 2° trimestre 2026
27 Marzo 2026La legge 11 marzo 2026 n. 34 costituisce la prima attuazione delle disposizioni introdotte con la legge n. 180 del 2011 “Statuto delle imprese” al fine di garantire la piena applicazione dei principi europei dello “Small Business Act”. L’articolo 18 della legge n. 180 del 2011 ha infatti previsto infatti che entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenti alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo.
In questo contesto, anche se con un ritardo di 15 anni, il provvedimento interviene con alcune disposizioni volte a sostegno delle PMI e delle microimprese, di cui di seguito riassumiamo le disposizioni di maggiore interesse per le imprese rappresentate.
Agevolazioni fiscali per le reti di imprese
Alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009, viene riconosciuto, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 a quello in corso al 31 dicembre 2028, il beneficio del regime di sospensione d’imposta limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
Viene modificata la destinazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito dall’articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020, precisando che le operazioni di salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell’apposito registro devono riguardare imprese che abbiano più di venti dipendenti. Si aggiunge poi che il fondo può essere finalizzato anche all’acquisizione delle predette imprese se effettuata da parte di imprese a loro volta titolari di marchi storici iscritte nel medesimo registro che operino in settore omogeneo a quello dell’impresa acquirente.
Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino
Vengono apportate alcune modifiche alla legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, prevedendo l’estensione della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione di crediti futuri, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati. Si prevede inoltre l’inclusione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei beni da cui derivano i crediti oggetto dell’operazione, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione e/o trasformazione, nonché la possibilità di dare alla segregazione una veste societaria, mediante trasferimento a una società veicolo d’appoggio.
Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA
L’operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA viene definito come un soggetto che, nella catena produttiva e commerciale, acquista, trasporta, distribuisce e vende prodotti alimentari e bevande che devono essere destinati ad aziende operanti in ambiti specifici: alberghi e strutture ricettive che offrono alloggio temporaneo e servizi aggiuntivi come ristorazione e benessere; ristoranti e attività simili che somministrano alimenti e bevande; servizi di catering e banqueting che si occupano di preparazione e distribuzione di cibi e bevande; infine, bar, caffè, pasticcerie e gelaterie, che servono principalmente prodotti destinati al consumo sul posto o da asporto.
Per ottenere la qualifica di operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA almeno il 70% dei ricavi generati negli ultimi tre anni fiscali deve derivare dall’attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande alle imprese operanti nei settori sopra elencati.
Lotta alle false recensioni
Il capo IV della legge in esame si pone l’obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.
La recensione online è considerata lecita se:
– viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni;
– risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre;
– comunque non è frutto di sconti o promesse degli stessi, né di benefici o di altri vantaggi da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale.
La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.
Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita un suo delegato ha la facoltà di segnalare le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità previsti dalla legge in oggetto.
Richiamando i poteri investigativi e sanzionatori attribuiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal Codice del consumo, la legge vieta l’acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione di tale divieto, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall’articolo 27 del Codice del consumo.
Viene inoltre attribuito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentiti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, il compito di emanare apposite linee guida che orientino le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
L’AGCM viene anche incaricata di svolgere un’attività di monitoraggio annuale sull’applicazione della disciplina in materia di recensioni online, con particolare attenzione al fenomeno delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.
Infine, si prevede la possibilità, per le associazioni rappresentative delle imprese del settore turistico ricettivo e della ristorazione stabilite in Italia, di ottenere il riconoscimento della qualifica di “segnalatore attendibile”. Tale qualifica, prevista dal regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, cosiddetto regolamento DSA, consente di segnalare contenuti illeciti alle piattaforme digitali con priorità di trattamento. Il riconoscimento è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalle disposizioni attuative adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Tra i requisiti previsti dalla normativa europea per i “segnalatori attendibili”:
– disporre di capacità e competenze particolari ai fini dell’individuazione, dell’identificazione e della notifica di contenuti illegali;
– essere indipendenti da qualsiasi fornitore di piattaforme online;
– svolgere le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.
Rispetto al testo approvato dal Parlamento, erano state inizialmente proposte alcune disposizioni più efficaci sulle quali sono state sollevate criticità da parte delle istituzioni europee, oltre che dalle piattaforme interessate, a causa delle quali il Governo ha provveduto a riformulare la proposta di legge.
La Federazione, insieme a Fipe, ha rappresentato al Mimit e al Mitur la preoccupazione per l’intento di escludere, con la riformulazione, qualsiasi forma di coinvolgimento diretto delle piattaforme digitali e di rimettere la liceità della recensione esclusivamente all’autoresponsabilità del soggetto che l’ha rilasciata.
Modifiche al Garante per le micro, piccole e medie imprese
Viene modificata la disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese istituito dallo Statuto delle imprese per monitorare l’impatto della regolamentazione sulle MPMI e per elaborare proposte normative finalizzate a favorirne lo sviluppo.
Viene ora attribuito al Garante anche il compito di attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme.
Si prevede quindi l’istituzione, presso il Garante, di un tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni.
Al fine di attivare un confronto e scambio permanente e regolare, si prevede che le consultazioni, secondo l’approccio denominato “Reality Checks“, si svolgano con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.
