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Lavoratori stranieri – flussi di ingresso 2026-2028

È stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determina le quote di ingresso dei lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo per il triennio 2026-2028. Di seguito sono riassunti i contenuti del provvedimento, con riserva di successive comunicazioni all’atto dell’adozione dei provvedimenti connessi.

Criteri per la determinazione delle quote

La programmazione dei flussi di ingresso in Italia per il triennio 2026-2028 si basa su criteri di corrispondenza tra fabbisogno del mercato del lavoro e capacità di accoglienza. I settori economici coinvolti sono definiti secondo la classificazione ATECO 2025, con attenzione all’incremento graduale dei flussi. Si prevedono interventi di formazione nei paesi di origine e collaborazioni con paesi terzi per promuovere la migrazione regolare e contrastare l’irregolarità. Sono incentivati gli ingressi di lavoratori altamente qualificati, apolidi e rifugiati riconosciuti.

Per il triennio sono inoltre stabilite quote preferenziali per stati coinvolti in campagne di sensibilizzazione contro la migrazione irregolare, una riserva per l’assistenza familiare e ingressi per lavoro autonomo di discendenti italiani residenti in paesi specifici.

Sono ammessi ingressi fuori quota per lavoro subordinato stagionale e non, in relazione ad accordi di cooperazione con altri paesi, per lavoratori che completano percorsi formativi nei paesi di origine, e per conversione di permessi di studio in permessi per lavoro. È previsto infine un futuro intervento legislativo per regolamentare gli ingressi nel settore dell’assistenza familiare a persone con disabilità.

Quote autorizzate

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive:

2026 2027 2028
164.850 unità 165.850 unità 166.850 unità

 

Nell’ambito delle quote complessive, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori, compreso quello dei servizi di alloggio e ristorazione: cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:

  2026 2027 2028
lavoro subordinato non stagionale 76.200 76.200 76.200
lavoro autonomo 650 650 650
totale 76.850 76.850 76.850

 

Il DPCM definisce le quote di ingresso per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico per il triennio 2026-2028.

2026 2027 2028
88.000 unità 89.000 unità 90.000 unità

 

Riguardo alla ripartizione tra i due settori, il decreto assegna 47mila unità annue al settore agricolo e fino a 15.000 unità nel 2028 al settore turistico, con priorità alle domande presentate da organizzazioni professionali dei datori di lavoro. Tale ripartizione rispecchia l’andamento del fabbisogno di manodopera straniera fatto registrare dai due settori negli anni più recenti.

Modalità di presentazione delle richieste di nulla osta

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del DPCM per gli anni 2026, 2027 e 2028 sono di seguito riassunti:

  • per gli ingressi di lavoratori stagionali del turismo, di cui all’articolo 7, dalle ore 9:00 del 9 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d’ufficio;
  • per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali dei diversi settori, lavoratori automi di origine italiana, lavoratori rifugiati e apolidi, di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, lett. a) e b), dalle ore 9:00 del 16 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d’ufficio;
  • per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare, di cui all’articolo 6, c. 3, lett. c), dalle ore 9:00 del 18 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi 6 mesi dal 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d’ufficio.

Si ricorda che il termine procedimentale decorre dalla data di imputazione della quota.

I datori di lavoro potranno compilare le domande prima del click day, in un periodo che sarà definito, insieme ad altre disposizioni attuative, da una circolare congiunta delle amministrazioni interessate (ministeri dell’interno, del lavoro, del turismo e dell’agricoltura), sentito il Ministero degli affari esteri.