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Ingresso e soggiorno in Italia di lavoratori altamente qualificati

I ministeri del lavoro e dell’interno hanno fornito le indicazioni essenziali ai fini dell’ingresso e del soggiorno di cittadini di paesi terzi per lavori altamente qualificati in virtù delle modifiche apportate dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 all’articolo 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico dell’immigrazione).

Le principali novità previste dall’articolo 27-quater del TUI. (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati – Rilascio della Carta blu UE), riguardano l’ampliamento della platea di lavoratori che potranno fare ingresso in Italia tramite questo canale (tra gli altri, gli stranieri che già soggiornano in Italia in qualità di lavoratori stagionali e i beneficiari di protezione internazionale) e requisiti meno stringenti previsti sui titoli richiesti, non solo titolo di istruzione superiore di livello terziario, ma in alternativa, anche qualifica professionale superiore pertinente alla professione specificata nell’offerta di lavoro, la durata del contratto di lavoro e l’importo della retribuzione annuale lorda del contratto di lavoro applicato.

Ricadute nel settore turistico

Per quanto riguarda specificatamente la possibilità ora ammessa di ingresso sulla base del riconoscimento della qualifica professionale superiore, attestata dall’esperienza professionale, Federalberghi aveva sollecitato il Ministero dell’economia l’adozione di una previsione analoga, sebbene in un ambito parzialmente differente.

In particolare, le mosse dell’azione di lobbying sono state favorite dalla pubblicazione del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”, che, all’articolo 5, prevede un regime agevolativo destinato ai lavoratori impatriati altamente qualificati (c.d. rientro dei cervelli).

Il decreto legislativo n. 209 ha, tuttavia, limitato l’applicabilità del regime ai soli individui in possesso di requisiti specifici di elevata qualificazione o specializzazione, conformemente ai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 9 novembre 2007, n. 206, senza considerare le novità stabilite dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.

Il restringimento del campo di applicazione ha generato un’evidente disparità, escludendo una categoria di lavoratori che non svolgono professioni regolamentate o che non hanno intrapreso un percorso accademico almeno triennale.

Questa problematica assume particolare gravità nei settori, come quello turistico, dove la maggioranza della manodopera non dispone di una formazione accademica prevista dalla normativa, e in contesto di carenza di manodopera qualificata.

Le novità ora previste dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, vanno, dunque, nella direzione auspicata. A fronte della circolare interministeriale in commento, Federalberghi continuerà a chiedere che l’agevolazione fiscale di cui al citato decreto n. 209 del 2023, ricomprenda anche i lavoratori qualificati come indicati dal decreto n. 152.

 

Quadro normativo

Con il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 è stata recepita la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (c.d. Carta blu UE).

Il decreto, nell’adeguare l’ordinamento nazionale vigente a quello europeo, si propone di promuovere un regime più attraente ed efficace per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, modificando l’ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi favorendo una mobilità più agevole all’interno dell’Unione. In tal senso, sono state apportate le modifiche all’articolo 27-quater del decreto n. 286 del 1998.

Di seguito sono riassunte le indicazioni formulate dall’amministrazione.

 

requisiti di ingresso

I lavoratori stranieri “altamente qualificati” devono essere in possesso in via alternativa:

  1. del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
  2. dei requisiti previsti dal decreto n. 206 del 2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;
  3. di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  4. di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

 

ambito di applicazione

La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra:

  • residenti in uno stato terzo;
  • regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell’articolo 27-quinquies;
  • soggiornanti in altro stato membro;
  • titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro stato membro.

Restano esclusi gli stranieri:

  • che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui ai seguenti articoli del TUI: 18 (protezione sociale), 18-bis (vittime di violenza domestica), 20-bis (calamità), 22, c. 12-quater (particolare sfruttamento lavorativo), 42-bis (atti di particolare valore civile), nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, c. 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (protezione speciale), ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  • che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
  • che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell’articolo 27-ter del TUI;
  • che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis del T.U.I. per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
  • che fanno ingresso in uno stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intrasocietari ai sensi dell’articolo 27-quinquies del TUI;
  • che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell’articolo 27, c. 1, lett. a), g), e i) del TUI;
  • che, in virtù di accordi conclusi tra il paese terzo di appartenenza e l’Unione e i suoi stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell’Unione;
  • destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso.

 

contenuto della domanda

La domanda (modulo BC) del datore di lavoro, presentata al competente sportello unico per l’immigrazione ai sensi dell’articolo 22 TUI, deve contenere:

  • il documento di verifica di cui al c. 2, dell’articolo 22 (verifica di indisponibilità presso il centro per l’impiego, salvo che la domanda di Carta Blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato);
  • la richiesta nominativa;
  • i documenti circa la sistemazione alloggiativa; la proposta di contratto di soggiorno;
  • l’impegno a comunicare variazioni;
  • l’asseverazione di cui all’articolo 24-bis c. 21 del TUI.

Inoltre, deve indicare, a pena di rigetto:

  • la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al c. 1, dell’articolo 27-quater;
  • il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario; ovvero, in alternativa, l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore, ai sensi del medesimo c, 1, lett. c) e d) dell’articolo 27-quater, tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle buste paga da allegare alla domanda; ovvero, in alternativa, i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente a professioni regolamentate;
  • l’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.

Con riferimento al titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario di cui al punto 2) deve trattarsi di un diploma rilasciato da una università ovvero istituto non universitario al termine di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni.

Per il riconoscimento della qualifica professionale superiore, attestata dall’esperienza professionale di cui al punto 3), devono essere presentati il/i contratto/i di lavoro e/o buste paga (con l’aggiunta facoltativa di lettera di esperienza redatta dal datore di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale, di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE.

 

accesso al lavoro

Il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.

Eventuali cambiamenti del datore di lavoro durante tale periodo sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte dei competenti ispettorati territoriali del lavoro.

Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione (comprensiva anche dell’asseverazione di cui all’articolo 24-bis, c. 2) relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’ispettorato territoriale competente si intende acquisito.

 

adempimenti dello sportello unico per l’immigrazione

Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 22, c. 2, del TUI ovvero comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.

Entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo sportello unico per l’immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla questura competente.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell’articolo 22, c. 6-bis del TUI, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (modello UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali.

Dell’avvenuta comunicazione obbligatoria lo stesso datore di lavoro dovrà dar prova allo sportello unico per l’immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Sono confermate le disposizioni di cui ai cc. 9 e 10 dell’articolo 27-quater, relative alle ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro, ovvero di revoca, nel caso che questo sia stato rilasciato, qualora i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti, ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all’articolo 22, c. 6, salvo che il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore.

 

la comunicazione in luogo della richiesta di nulla osta

L’articolo 27-quater, c. 8, prevede che la richiesta di nulla osta possa essere sostituita da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo d’intesa con il quale il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l’applicazione della procedura.

In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione.

Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore può soggiornare sul territorio nazionale e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 5, c. 9-bis TUI previa comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali. Le modalità di sottoscrizione dei citati protocolli saranno rese note con successiva circolare da parte dei ministeri competenti.

 

presentazione delle domande

Le domande saranno presentate al competente sportello unico per l’immigrazione della prefettura – ufficio territoriale del Governo e avvalendosi del sistema informatizzato attivo per tutte le altre procedure di competenza degli sportelli unici.

Per l’inoltro telematico delle istanze sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/ è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE. Eseguito l’accesso sopra descritto, è possibile accedere all’area di richiesta moduli e selezionare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu UE (Modulo BC).

Le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande restano quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono rinvenibili sul manuale pubblicato sull’home page dell’applicativo. Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nel modello di richiesta – l’allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli sportelli unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione della medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

Per ulteriori informazioni sul tema, si rinvia al sito web del Ministero del lavoro contenente le relative FAQ: Cos’è e come si richiede la carta blue Ue? (integrazionemigranti.gov.it).