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IFIT – modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha definito la modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 novembre n. 152 (interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, interventi di digitalizzazione).

Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente in compensazione, tramite modello F24. In alternativa, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica certificata, inviando a una casella di posta dedicata l’apposito modello “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator”.

Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, l’eventuale utilizzo anche parziale in compensazione ne impedisce la cessione.

I crediti riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Ai fini della tracciabilità dei crediti d’imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate in caso di cessione.

I cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione, tramite modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari.