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Credito imposta transizione – Codici tributo sospesi

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge  “agevolazioni fiscali” ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Inoltre, l’articolo 6, comma 3, del predetto decreto-legge ha stabilito che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale.

Pertanto, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in parola è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguente casi:

per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.