30 Gennaio 2026
In materia di imposta di soggiorno e di contributo di soggiorno, con l’ordinanza n. 1527/2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che, alla luce della novella legislativa statale introdotta nel 2020, il gestore della struttura ricettiva non è “agente contabile”, ma è solo “responsabile del pagamento dell’imposta”, e che la giurisdizione in materia non è della Corte dei conti ma del giudice tributario.
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