Stabilizzazione Under35 – prime indicazioni operative

Provincia di Brescia, questionario “Rilevazione dei fabbisogni occupazionali delle imprese”
17 Luglio 2026
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Stabilizzazione Under35 – prime indicazioni operative

L’articolo 4 del c.d. decreto lavoro 1 maggio (decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112) ha introdotto un incentivo volto a consolidare l’occupazione giovanile stabile, applicabile a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla natura di imprenditore.

La misura prevede l’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro un massimale di 500 euro mensili per lavoratore e per una durata massima di 24 mesi. Resta ferma l’aliquota di computo della prestazione pensionistica.

Il beneficio spetta esclusivamente per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, di contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata complessiva non superiore a dodici mesi.

Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione riguarda operai, impiegati e quadri (esclusi i dirigenti) che, alla data della stabilizzazione, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. Sono espressamente esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il diritto allo sgravio è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato mensilmente come differenza rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (con ponderazione pro-quota per i contratti part-time). Ai fini di tale verifica non si computano le flessioni occupazionali registrate in società controllate, collegate o comunque facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto economico.

L’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione del beneficio (allegate), i cui contenuti sono di seguito riassunti.

Rapporti di lavoro incentivabili e condizioni specifiche

L’esonero spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, pertanto, non spetta in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Inoltre, affinché le trasformazioni possano essere incentivate, le stesse devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026.

Non sono, conseguentemente, incentivabili le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato originariamente instaurati a decorrere dal 1° maggio 2026.

Le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro riguardanti giovani, ai fini della legittima applicazione dell’esonero contributivo in argomento, devono rispettare le seguenti condizioni:

  • devono essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dall’articolo 4 del decreto lavoro, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;
  • devono riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino le seguenti caratteristiche:
  1. con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;
  2. con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata superiore a dodici mesi.

L’esonero spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità sopra indicate, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo in argomento spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Assetto e misura dell’esonero

Per i rapporti di lavoro che vengono trasformati a tempo indeterminato o che siano risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Il periodo di fruizione della misura può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione spettante, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 4, c. 1, del decreto-legge n. 62 del 2026;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile di cui all’articolo 1, c. 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, c. 756, della medesima legge;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento:

  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Inoltre, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), previsto dall’articolo 3, c. 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in misura pari allo 0,50% per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione degli esoneri contributivi.

Al riguardo, l’istituto evidenzia che il successivo comma 16 del citato articolo 3 prevede, contestualmente, l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al già menzionato incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del già menzionato contributo esclusa dalla fruizione dell’esonero contributivo.

Poiché l’esonero contributivo previsto dall’articolo 4 del decreto lavoro opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile – lo stesso è calcolato al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Condizionalità

L’articolo 4, c. 6, del decreto-legge n. 62, prevede che il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Inoltre, il diritto alla fruizione della misura in argomento è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’INPS evidenzia che, secondo il disposto di cui al medesimo articolo 1, c. 1175- bis, della legge n. 296 del 2006: “Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Con specifico riferimento all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, l’esonero contributivo in argomento non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • la trasformazione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto di lavoro a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto (articolo 31, c. 1, lett. b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un soggetto mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto di lavoro a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, in mancanza o in attesa di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui la trasformazione sia rivolta alla stabilizzazione di soggetti inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (articolo 31, c. 1, lett. c);
  • i lavoratori sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che procede alla trasformazione o risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (articolo 31, c. 1, lett. d).

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero in trattazione, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo articolo 31, nella parte in cui dispone, alla lettera e) del comma 1, che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione del lavoratore sono trasferiti in capo all’utilizzatore, e al comma 2, che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Come previsto al comma 3 del medesimo articolo 31, l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita della parte di incentivo riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto previsto dalla lett. a) del comma 1 del medesimo articolo 31, in base alla quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. La già menzionata condizione ostativa è preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all’assunzione nel presupposto fondamentale che gli incentivi medesimi siano esclusivamente finalizzati a creare “nuova occupazione”.

Tuttavia, nonostante l’espresso richiamo effettuato dall’articolo 4, c. 6, del decreto-legge n. 62 al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, la portata dell’agevolazione in argomento, volta alla sola stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni di cui alla citata lett. a).

Pertanto, per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell’ambito della presente circolare, si può fruire dell’esonero contributivo in argomento a prescindere dalla circostanza che le medesime trasformazioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

In relazione ai vincoli specificamente previsti dal decreto lavoro, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  1. il rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare a tempo indeterminato deve avere, al momento della trasformazione, una durata complessiva non superiore a dodici mesi;
  2. la trasformazione del contratto a tempo indeterminato deve avvenire, senza soluzione di continuità, per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026;
  3. il lavoratore, alla data della trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
  4. il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. Al riguardo, l’istituto precisa che i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Simili considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. In considerazione della circostanza che l’esonero non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestico, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tale genere a tempo indeterminato in capo al lavoratore – anche in considerazione della specialità della disciplina – non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione. Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. Al riguardo, il documento ricorda che l’istituto del periodo di prova ha lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Pertanto, il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;
  5. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti la trasformazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva. Considerata la formulazione testuale della previsione di legge, tale condizione ostativa si riferisce ai licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti nella medesima unità produttiva a prescindere dalle qualifiche o mansioni rivestite dai lavoratori coinvolti;
  6. i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto di lavoro;
  7. la trasformazione del rapporto di lavoro deve determinare, come previsto dall’articolo 4, c. 4, del decreto lavoro, un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  8. la legittima fruizione del beneficio in trattazione è, infine, subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 7, c. 5, del medesimo decreto-legge n. 62.

In forza dell’espressa previsione di cui al comma 4 dell’articolo 4 del decreto lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32, par. 3, del regolamento (UE) 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

– dimissioni volontarie;

– invalidità;

– pensionamento per raggiunti limiti d’età;

– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

– licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 31, c. 1, lett. f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese in cui si fruisce degli incentivi.

Nelle ipotesi di trasformazioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito deve essere effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante contratto di somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Inoltre, come previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto lavoro: “per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno”.

Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola trasformazione per la quale si intende fruire dell’esonero.

Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

La base di computo della forza datoriale per la valutazione dell’incremento occupazionale netto comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell’incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, par. 2, del regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, nonché degli altri regolamenti disciplinanti gli aiuti de minimis. L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Infine, il comma 4 dell’articolo 4 del decreto lavoro, nel subordinare la spettanza dei benefici in esame al requisito dell’incremento occupazionale netto, prevede che: “l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.

Pertanto, sulla base della citata disposizione, per l’esonero in trattazione, ai fini del computo della forza datoriale, sono escluse le sole “diminuzioni” del numero di occupati verificatesi in società controllate, collegate o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

I datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto, possono beneficiare degli “aumenti” della forza lavoro verificatisi in altre società controllate, collegate o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

La disciplina del già menzionato esonero, anche a seguito delle preliminari interlocuzioni avute con la Commissione europea, non può considerarsi riconducibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonostante l’espresso richiamo all’autorizzazione comunitaria effettuato dall’articolo 4, c. 5, del decreto lavoro.

Come espressamente previsto dall’articolo 4, c. 9, del decreto-legge n. 62, l’esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Diversamente, per espressa previsione del citato comma 9 dell’articolo 4, la misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 1, cc. 399 e 400, della legge di bilancio 2025.

Il beneficio in argomento è, inoltre, compatibile con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta. Infatti, i due benefici presentano una diversa struttura, incidendo l’esonero in trattazione sulla contribuzione dovuta per il singolo lavoratore nella misura del 100 per cento e l’agevolazione di cui al citato articolo 5, c. 5, della legge n. 162 del 2021 sul monte contributivo aziendale nella misura dell’1%.

L’esonero in trattazione è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico della lavoratrice madre, previsto dall’articolo 1, cc. 180 e 181, della legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Modalità di riconoscimento del beneficio

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”. Al riguardo, l’INPS evidenzia che verrà data comunicazione della messa a disposizione del citato modulo con successivo messaggio.

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 che per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute. Qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero in trattazione sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di dieci giorni.

Da ultimo, viene precisato che, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.