Notifica alloggiati – sentenza Consiglio di Stato

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Notifica alloggiati – sentenza Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 21 novembre 2025, accogliendo le istanze del Ministero dell’Interno e di Federalberghi, ha annullato definitivamente la sentenza del TAR Lazio del 27 maggio scorso che aveva sospeso l’efficacia della circolare con cui il Ministero dell’Interno aveva ritenuto non conformi all’articolo 109 Tulps le procedure di check in da remoto, richiedendo l’identificazione “de visu” degli ospiti al fine di verificare la corrispondenza tra le persone alloggiate e i documenti forniti.

La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce dunque il principio secondo il quale tutti i gestori di strutture ricettive, incluse le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi, oltre a ricevere il documento d’identità dell’ospite e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza, devono effettuare il riconoscimento degli ospiti verificando di persona la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite della struttura.

Federalberghi è intervenuta nel giudizio a seguito di un decreto del Presidente del Consiglio di Stato che ha sollevato, d’ufficio, un’eccezione di possibile inammissibilità del primo ricorso sul quale si è espresso il TAR, in quanto il contraddittorio instaurato nel giudizio di primo grado si profilava non integro senza il coinvolgimento di un ente associativo rappresentativo del settore della ricettività alberghiera.

Secondo il Consiglio di Stato, la normativa richiede al gestore di accertare – e successivamente comunicare alla Questura territorialmente competente – la presenza nella struttura ricettiva in una certa data della persona compiutamente identificata nelle sue generalità, non potendo ritenere satisfattiva la prassi del cd “check in da remoto” attenzionata nella circolare ministeriale, quanto alle garanzie di riscontro circa luogo, tempo e corrispondenza visiva tra titolare del documento di identità e ospite della struttura.

Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, l’obbligo di verificare che gli ospiti siano muniti di “carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti”, non è mai stato soppresso dall’intervento novellistico di semplificazione recato dalla legge n. 135 del 2001, che si è limitata a stabilire nuove modalità di comunicazione attraverso moduli telematici compilati dal gestore al posto dell’invio delle schedine sottoscritte dal cliente.

Per scrupolo di completezza, il Consiglio di Stato ha precisato che la identificazione de visu al centro delle contestazioni non si esaurisce giocoforza nella verifica analogica in presenza da parte del titolare atteso che, attraverso le nuove tecnologie dell’informazione, essa potrebbe essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (es. spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine).

Si tratta però di aspetti non toccati dalla circolare ministeriale, né da essa esclusi categoricamente, limitandosi a censurare le procedure più estreme di check in remoto con cui i gestori acquisiscono semplicemente i documenti di identità degli ospiti senza alcun controllo visivo e trasmettono agli stessi i codici di apertura automatizzata delle porte o di key box poste all’ingresso, vanificando in tal modo la ratio securitaria sottesa all’identificazione de visu e alla successiva comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza previsti dall’articolo 109 Tulps.