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30 Aprile 2025L’Ispettorato nazionale del lavoro si è espresso rispetto alla legittimità della prassi, riscontrata in sede ispettiva, di anticipare mensilmente il trattamento di fine rapporto come rateo in busta paga, al di fuori del regime sperimentale previsto dalla legge di stabilità 2015 per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.
In particolare, l’articolo 1, c. 26, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) aveva previsto, in via sperimentale, l’erogazione mensile della quota trattamento di fine rapporto per i periodi di paga 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018, con l’obiettivo di aumentare la disponibilità finanziaria dei dipendenti tramite la liquidazione di una somma che generalmente matura di anno in anno ma la cui esigibilità, fatti salvi i casi di richiesta legittima delle anticipazioni, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Con la nota allegata la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha espresso il proprio parere in merito, chiarendo se l’anticipazione del TFR, effettuata oltre il termine del regime sperimentale sopra richiamato possa essere consentita nei soli casi espressamente previsti dall’articolo 2120 del Codice civile e se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima.
La nota chiarisce altresì quali sono le conseguenze sotto il profilo sanzionatorio derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.
Nel fornire un quadro delle disposizioni vigenti e dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro, si ricorda che gli aspetti contrattuali della prassi in questione hanno costituito oggetto della nostra circolare n. 285 del 2024.
Quadro normativo
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile che, nei primi cinque commi, individua i criteri di calcolo e, nei commi successivi (da 6 a 11), disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, è consentita l’anticipazione del TFR in costanza di rapporto di lavoro.
Le condizioni a cui è subordinata l’anticipazione sono le seguenti:
- il lavoratore deve avere maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (c. 6);
- l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70 per cento del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (c. 6);
- l’anticipazione deve essere altresì contenuta nei limiti del 10 per cento dei richiedenti aventi titolo e, comunque, del 4 per cento del numero totale dei dipendenti (c. 7);
- la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte ad eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (c. 8, lett. a) o acquisto della prima casa per sé o per i figli (c. 8, lett. b);
- l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (c. 9);
- attraverso specifiche previsioni di natura contrattuale, collettive o individuali, possono essere previste condizioni di miglior favore con criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione (c. 10).
Al di fuori delle fattispecie contemplate dal Codice civile, l’anticipazione del trattamento può essere concessa:
- per far fronte a eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali (articolo 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
- per formazione del lavoratore (articolo 7, legge 8 marzo 2000, n. 53).
Si tratta dei congedi non retribuiti o parzialmente retribuiti connessi all’ astensione facoltativa dei genitori o per malattia del bambino e dei congedi per conseguimento dei titoli di studio o partecipazione ad attività formative extraziendali o per la formazione continua.
L’anticipazione delle prestazioni nei termini sopra riportati può essere richiesta anche in caso di conferimento del TFR alla previdenza complementare.
Regime fiscale e previdenziale delle anticipazioni
Il TFR e le sue anticipazioni non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali e, pertanto, su tali somme non sono dovuti contributi previdenziali.
Dal punto di vista fiscale trova applicazione il regime della tassazione separata, secondo l’aliquota teorica calcolata sul TFR alla data dell’anticipo, poi di riliquidazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Le anticipazioni delle prestazioni dei fondi pensione di previdenza complementare seguono le stesse motivazioni civilistiche ma ricevono un diverso trattamento fiscale a seconda delle motivazioni di spesa.
I chiarimenti dell’INL
Rileva l’Ispettorato che ai sensi dell’articolo 2120, c. 10, del Codice civile la contrattazione collettiva o le parti del contratto mediante patti individuali possono prevedere, oltre alle condizioni previste dai commi da 6 a 9, ulteriori condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione.
In mancanza di tali condizioni l’erogazione non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata a obbligo contributivo (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4670).
In virtù della collocazione sistemica della disposizione del Codice civile, l’Ispettorato ritiene che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero trasferimento automatico del rateo mensile in busta paga, che costituirebbe una semplice integrazione retributiva, rilevante ai fini contributivi.
Inoltre, dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti sono obbligati al versamento della quota di TFR al Fondo di tesoreria istituito presso l’INPS con la finalità specifica di erogare il trattamento ai lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del datore di lavoro.
Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con la conseguenza che le quote di TFR versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.
Nelle ipotesi descritte, di anticipazione indebita, attraverso l’adozione di un provvedimento di disposizione ex articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote illegittimamente anticipate.
Si ricorda che il provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, può essere adottato dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro nei confronti del datore di lavoro in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
Contro la disposizione è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
La mancata ottemperanza alla disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, c. 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004.